STATUTO
Associazione di Promozione Sociale (Aps)
Art. 1 (Denominazione, sede e durata) – È costituita ai sensi del codice civile e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “codice del terzo settore”) e successive modifiche, una Associazione avente la seguente denominazione:
“Physiological Development Gymnasium Aps” (di seguito, il PhDGY Aps), da ora in avanti denominata “Associazione”, con sede legale nel comune di Orvieto, in Corso Cavour 63 e con durata illimitata.
Art. 2 (Scopi, finalità e attività) – L’Associazione è di natura culturale non medico-non terapeutica e agisce nel rispetto dei protocolli medico-terapeutici, laddove necessari. L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di crescita e sviluppo individuale, promuove una educazione e conduzione di vita rispettosa dei principi fisiosviluppativi, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del codice del terzo settore:
organizzazione e gestione di attività culturali, inclusa la cultura enogastronomica, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i, art. 5 codice del terzo settore);
Premesse: Quanto segue, nasce dalla visione, dagli studi, dalle ricerche, dalla esperienza di Nunzia Ernesta Burgio e Giordano Ponetti, che negli anni hanno perseguito il desiderio di conferire una identità culturale a quei “Princìpi dello sviluppo fisiologico delle abilità specificamente umane” disseminati nelle opere, ricerche, pubblicazioni, libri, metodi, che hanno permeato il lavoro di tanti studiosi, ricercatori ed esponenti di scienza e cultura, affinché questi princìpi possano essere visti, riconosciuti, considerati, rispettati, tutelati e sostenuti nella loro fisiologica organicità.
Finalità: L’Identità Culturale dei princìpi fisiosviluppativi è uno strumento funzionale alla vita quotidiana e la consapevolizzazione dei princìpi che la costituiscono si inserisce tra gli input per l’integrazione del Senso Fisiosviluppativo. Il nostro auspicio è che ogni individuo possa – nei ragionevoli limiti delle proprie facoltà, capacità e risorse disponibili – riconoscere l’identità culturale dei Princìpi Fisiosviluppativi per sostenere, all’interno della propria vita quotidiana, le necessità imprescindibili dello sviluppo delle abilità tipicamente umane e le eventuali delicatezze di crescita – impercettibili o rilevanti che siano – che il nostro percorso evolutivo può presentare.
Esplicazioni e Termini Identificativi : Al fine di identificare con chiarezza la propria opera, il PhDGY Aps decide di usare termini o simboli, creati, coniati o adottati da Nunzia Ernesta Burgio e Giordano Ponetti, che indicano specificamente concetti e prassi con valenza “Fisiosviluppativa”: Lo Sviluppo fisiologico delle abilità umane (Fisiosviluppo) scaturisce dall’ interazione tra gli stimoli ambientali e gli automatismi di risposta/integrazione (Riflessi di Sviluppo) che il corpo attiva in risposta agli stimoli stessi. Attraverso i Princìpi evolutivi (Princìpi Fisiosviluppativi) che lo declinano, esso concorre alla interazione funzionale tra tutti i nostri sistemi vitali. I processi di affinamento, integrazione/inibizione che ne scaturiscono, danno vita alle innumerevoli abilità[zioni] neuro-senso-motorie che sottendono ogni nostra espressione di sopravvivenza, di funzionamento motorio, cognitivo, relazionale, sociale, spirituale e determineranno le nostre espressioni fisiche, posturali, prassiche, emotive, comportamentali, culturali, artistiche, creative. Chiameremo Sviluppoformazione il processo che conduce alla conoscenza, alla comprensione, alla consapevolizzazione, alla tutela di questa intelligenza vitale, integrata tra le abilità umane. Chiameremo Senso Fisiosviluppativo quindi, lo sviluppo della capacità di vedere, comprendere, consapevolizzare, tutelare, sostenere e nutrire – nella quotidianità della vita familiare, scolastica o lavorativa – il dispiegamento dello sviluppo fisiologico negli individui in crescita. Il senso Fisiosviluppativo troverà attuazione nelle Attività Fisiosviluppative (attività della vita quotidiana con valenza fisiosviluppativa), nello Sviluppomovimento e Giochi Fisiosviluppativi (l’insieme delle pratiche motorie e ludiche atte a dare sviluppo fisiologico alle abilità[zioni] di un individuo), nel Senso Contattile o Contattilità (tutte le pratiche di accudimento parentale quotidiano attraverso il contatto con le mani, contatto che segue le regole e i Princìpi dello sviluppo fisiologico, sia nel fare sia nel ricevere). Chiameremo FisioEducazione, l’educazione basata sulla conoscenza e il rispetto dei principi fisiosviluppativi che declinano lo sviluppo umano.
Logo e Marchi : Un logo contenente un albero stilizzato con chioma e radici, anche con stilizzazione differente da quella proposta nel logo depositato e, tra essi, la scritta PhDGY, il tutto con qualsivoglia carattere e colore o combinazione di colori. Potranno essere presenti all’interno del logo sfondi di qualsivoglia texture e colore, compresi testi di specificazione. In via di registrazione
- ∮: il segno di integrale chiuso, preso in uso dai simboli della matematica, come prefisso in continuità con la parola o sigla che lo segue, per indicare in modo abbreviato il Fisiosviluppo, comprese le sue varie declinazioni. In registrazione
- Marchio: Fisiosviluppo registrato con n° 302017000127818
- Marchio: Senso Contattile e Contattilità: in registrazione
Strumenti
- 1) Attraverso la creazione, elaborazione o individuazione di un linguaggio appropriato e spiegabile, riteniamo opportuno fornire allo “sviluppo fisiologico delle abilità umane” (Fisiosviluppo) una struttura organizzativa che lo identifichi culturalmente, che ne preservi l’essenza e che sostenga la divulgazione della organicità fisiologica:
- Dei princìpi scientifici che lo sottendono
- Delle attività motorie che lo definiscono
- Dello spazio familiare, scolastico e sociale che ne stimola e sostiene il dispiegamento
- 2) Attraverso la Sviluppoformazione articolata in corsi, laboratori, lezioni individuali e quant’altro serva lo scopo, offriamo all’individuo, alle famiglie, alle figure professionali, ai docenti, quei i mezzi culturali, motorici e strumentali, per:
- comprendere, saper riconoscere, sostenere e tutelare i Princìpi fisiosviluppativi nei vari contesti della vita quotidiana, compresi quelli educativi.
- fornire risposte ai bisogni di sviluppo, ai bisogni contingenti della vita quotidiana, ai bisogni speciali nelle situazioni di delicatezza.
- 3) Attraverso la scrittura di norme e codici di riferimento, riteniamo opportuno offrire alle figure professionali che si accostano alla sviluppoformazione, una struttura organizzata che:
- sia punto di riferimento per i professionisti che abbiano seguito corsi sviluppoformativi con la PhDGY Aps
- fornisca gli strumenti teorici e pratici necessari all’ integrazione dei Princìpi fisiosviluppativi all’interno della propria attività, professionalità o ruolo individuale
- promuova la formazione continua attraverso seminari di studio, conferenze in presenza o in remoto, sia a valenza interna, tra gli associati, sia diretti a terzi
- regolamenti l’uso di termini, concetti, loghi e marchi di cui l’Associazione vorrà dotarsi
- promuova e vigili sulla corretta informazione al pubblico, la tutela dello stesso attraverso il rilascio, ai professionisti Sviluppoformati, di attestazioni e qualificazione.
- 4) Attraverso mezzi idonei, erogando servizi e implementando rapporti con:
- altre associazioni culturali affini, costituite o costituende, che perseguano finalità compatibili
- istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
- enti pubblici e privati con cui promuovere e sottoscrivere convenzioni inerenti i propri scopi associativi e sociali
- 5) Al fine di implementare l’Identità Culturale del Fisiosviluppo, l’Associazione intende (in linea con le finalità associative):
- promuovere o partecipare ad eventi, convegni, laboratori
- accedere a contributi finanziari per studi, ricerche e progetti
- produrre ricerche, pubblicazioni, libri, riviste, opuscoli in qualsivoglia formato,
L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del consiglio direttivo.
L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del codice del terzo settore, – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Art. 3 (Ammissione e numero degli associati) – Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono fare parte della Associazione, in qualità di soci, tutte le persone fisiche, giuridiche ed enti che conoscano, rispettino, tutelino, condividano e diano sostegno agli scopi e alle finalità della Associazione, che partecipino alle attività attraverso opere, competenze e mezzi.
Categorie: Esse operano una distinzione esclusivamente in termini di qualificazione e competenze specifiche. Indipendentemente dalla categoria, tutti i soci dovranno versare identica quota di iscrizione
- Soci Fondatori: sono coloro che hanno fondato l’Associazione
- Soci Onorari: designati dal Consiglio di Amministrazione, sono coloro che, per meriti, opere, azioni e contributi hanno sostenuto e intendono sostenere in modo rilevante gli scopi associativi. In virtù del loro merito e per un principio di democraticità, verseranno la quota di iscrizione.
- Soci Ordinari: sono coloro che, in possesso di una propria specifica attività, professionalità o ruolo sociale, culturale, educativo, di insegnamento o parentale, intraprendono specifici percorsi di Sviluppoformazione per uno o più punti del seguente elenco, mantenuti nel tempo attraverso aggiornamenti, l’adesione alle normative di riferimento, al codice etico e deontologico al fine di:
A: implementare il loro Senso Fisiosviluppativo
A+1: integrare i Princìpi Fisiosviluppativi all’interno della propria specifica occupazione o ruolo
A+2: insegnare Sviluppoformazione Individuale, configurando il proprio operato nelle professioni non regolamentate.
A+3: erogare Sviluppoformazione per gruppi o professionisti
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:
- il possesso dei requisiti di ammissione presenti nel Regolamento di riferimento
- l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti, il codice etico e deontologico e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Art. 4 (Diritti e obblighi degli associati) – Gli associati hanno il diritto di:
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
- frequentare i locali dell’Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione;
- concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
Gli associati hanno l’obbligo di rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’assemblea;
- dare atto che l’attività svolta all’interno degli scopi e delle finalità dell’associazione, definiti dall’art. 2 del presente statuto, sia in forma individuale che, all’interno di gruppi di lavoro, viene svolta senza alcuna pretesa economica nei confronti dell’associazione anche qualora il risultato di detta attività confluisca in attività e/o opere di carattere editoriale o comunque destinate alla pubblicazione, e rinunciando a qualsivoglia pretesa inerente la proprietà intellettuale degli eventuali contributi utilizzati dall’associazione, fermo restando il diritto alla menzione dell’autore;
Art. 5 (Perdita della qualifica di associato) – La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L’associato che contravviene agli obblighi del presente statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all’Associazione e/o a singoli soci, può essere escluso dall’Associazione mediante deliberazione dell’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato. Il mancato versamento della quota annuale di iscrizione e, più in generale, qualunque condotta che delinei un disinteresse manifesto verso la vita associativa, sono considerati al pari di una implicita volontà di recesso dall’ Associazione. In tali casi la deliberazione viene adottata dall’Assemblea previa contestazione scritta della condotta all’associato con l’invito a voler fornire le proprie controdeduzioni nel termine di giorni 15 dalla ricezione; l’assemblea delibera sull’espulsione solamente decorso detto termine e tenuto conto delle controdeduzioni dell’associato. L’associato può sempre recedere dall’Associazione. Chi intende recedere deve comunicare in forma scritta, cartacea o elettronica, la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Art. 6 (Organi) – sono organi dell’Associazione:
· il Presidente;
· il Segretario;
· l’Assemblea;
· Consiglio Direttivo;
· l’Organo di controllo;
· Comitato di Ricerca Scientifica, Studi e Comunicazione;
Art. 7 (Assemblea) – Nell’assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. La convocazione dell’assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell’avvenuto ricevimento almeno sette giorni prima di quello fissato per l’assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l’avviso deve essere spedito ai recapiti che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci. L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- elegge i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati nei casi di cui all’art. 5 del presente statuto;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
L’assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
Art. 8 (Consiglio Direttivo) – Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
- eseguire le deliberazioni dell’assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati.
Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell’Assemblea all’atto della sua nomina, da un minimo di 3 a un massimo di 7 Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 4 esercizi e scade in coincidenza con l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio relativo al quarto esercizio di durata della carica. I consiglieri sono eletti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati si applica l’art. 2382 codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Art. 9 (Presidente) – Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l’esterno. Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Presidente è eletto in seno ai componenti del Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente convoca e presiede l’assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
Articolo 10 (Segretario) – Il Segretario coadiuva il Presidente nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l’amministrazione dell’Associazione. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell’Associazione, fatta eccezione per quelle dell’Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.
Art. 11 (Organo di controllo) – L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge. I componenti dell’organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 12 (Comitato di Ricerca Scientifica, Studi e Comunicazione) – Il Comitato di Ricerca Scientifica, Studi e Comunicazione che chiameremo RSSC è l’organismo che individua, studia, sviluppa, elabora, cura e divulga gli scopi oggetto della associazione, oltre a tutta la comunicazione culturale che li sostiene, attraverso la produzione di articoli, libri, opuscoli, video in qualunque formato sia opportuno. Avanza proposte e progetti di studio e ricerche anche in cooperazione con scuole, enti pubblici e privati e università. Cura ed organizza l’aggiornamento professionale dei soci. Si occupa della progettazione della formazione. Cura che i Soci conseguano i crediti formativi richiesti per l’aggiornamento permanente. È composto da un minimo di 2 membri ad un massimo di 7, durano in carica di 2 anni e sono rieleggibili. I membri del Comitato RSSC, eletti dal Consiglio Direttivo, sono scelti tra le personalità del mondo della Ricerca Scientifica dipendente o indipendente, anche se non Soci. Il Regolamento interno dettaglia compiti, competenze e prassi. Il Comitato RSSC potrà organizzarsi secondo i modi previsti dal proprio regolamento. Se nominati fra i non soci, i componenti del Comitato RSSC dovranno impegnarsi, all’atto dell’accettazione dell’incarico, a dare atto che l’attività svolta all’interno degli scopi e delle finalità dell’associazione, definiti dall’art. 2 del presente statuto, sia in forma individuale che all’interno di gruppi di lavoro etc., viene svolta senza alcuna pretesa economica nei confronti dell’associazione anche qualora il risultato di detta attività confluisca in attività e/o opere di carattere editoriale o comunque destinate alla pubblicazione, e rinunciando a qualsivoglia pretesa inerente la proprietà intellettuale degli eventuali contributi utilizzati dall’associazione, fermo restando il diritto alla menzione dell’autore.
Art. 13 (Revisione legale dei conti) – Se l’organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l’Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Art. 14 (Patrimonio) – Il patrimonio dell’Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 15 (Divieto di distribuzione degli utili) – Ai fini di cui al precedente art. 12, l’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 16 (Risorse economiche) – L’Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del codice del terzo settore.
Art. 17 (Bilancio di esercizio) – L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il registro unico nazionale del terzo settore. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Art. 18 (Libri) – L’Associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi attraverso presentazione di richiesta scritta presentata a mano in cartaceo al Presidente o alla casella di posta elettronica dell’Associazione e saranno messi a disposizione presso la sede sociale nei termini di quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 19 (Volontari) – I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
Art. 20 (Lavoratori) – L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.
Art. 21 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo) – In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio. L’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
Art. 22 (Rinvio) – Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal codice civile.